logo Associazione Amici delle Piccole Figlie

Regolamento dei volontari APF

Art. 1 – Definizione Il volontario è Socio di “Amici delle Piccole Figlie Odv”, di seguito Associazione, con sede a Parma in via Po 1, il cui operato, senza fini di lucro, è a sostegno del Centro Cure Palliative Piccole Figlie. Svolge l’attività con spirito di servizio e a titolo totalmente gratuito. Riconosce come proprie le finalità istituzionali dell’Associazione, i principi e la mission del CCP e si impegna ad operare in conformità ad esse.

Art. 2 – Ambiti di intervento Gli ambiti di intervento in cui il volontario è chiamato a prestare la propria opera sono l’ambito assistenziale e quello organizzativo, entrambi svolti all’interno del Centro Cure Palliative Piccole Figlie (CCP).

Nell’ambito assistenziale sono previste e concordate con il personale in organico:

  • accoglienza e accompagnamento del paziente e dei suoi familiari durante il periodo della loro presenza in struttura

  • attività ricreative quali giochi, letture, momenti musicali …

  • somministrazione pasti se preventivamente concordati con il personale di turno

  • sostegno al lutto (gruppo AMA)

Nell’ambito organizzativo il volontario può prestare attività di:

  • segreteria

  • sensibilizzazione della cittadinanza

  • sviluppo di progetti e attività promossi dall’Associazione

  • ricerca fondi per il finanziamento delle attività associative e per il sostegno del CCP

  • promozione e organizzazione di eventi e seminari

  • gestione della biblioteca

Sono esclusi interventi diretti sulla persona ammalata se non esercitati all’interno di progetti approvati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto.

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione all’attività di volontariato A tutti i volontari, a prescindere dall’ambito scelto, vengono richiesti i seguenti requisiti:

  • essere socio dell’Associazione

  • essere maggiorenni

  • sottoscrivere per accettazione il presente regolamento, Carta dei Valori del Volontario e Codice deontologico

  • dare autorizzazione per iscritto al trattamento e all’uso dei propri dati personali

  • superare positivamente il colloquio d’ingresso effettuato dall’incaricato della prima accoglienza dei volontari dell’Associazione e in seguito dallo/a psicologo/a del CCP, che adotteranno, ai fini della valutazione, i criteri previsti dal Protocollo di Intesa Conferenza Stato Regioni del 9 luglio 2020

  • impegnarsi a partecipare alle riunioni di gruppo secondo la cadenza stabilita

  • essere parte attiva e diligente nel perseguire le finalità dell’Associazione

  • mantenere un comportamento consono al ruolo preposto

Art. 3a – Requisiti per l’ammissione all’attività di volontariato a sostegno di pazienti e familiari Le caratteristiche e le disponibilità richieste al volontario che si impegna in questo ambito sono:

  • Dare disponibilità per un minimo di 3 ore settimanali, oltre al tempo dedicato alle riunioni di gruppo

  • Impegnarsi a seguire il percorso di formazione di base e continua proposto dall’Associazione

  • Prestare servizio di tirocinio in affiancamento al tutor

Art. 4 – Motivi di esclusione (con riserva):

  • Persona con familiare in fase di malattia avanzata

  • Persona in lutto da meno di due anni

Per garantire qualità al servizio, il volontario cura la propria formazione, aggiorna le proprie conoscenze, partecipa alle iniziative dell’Associazione in particolare agli incontri periodici di gruppo e, se richiesti, agli incontri individuali con lo/a psicologo/a del CCP. La partecipazione è presupposto indispensabile per il proseguimento della sua attività. Nel proprio impegno formativo il volontario è accompagnato dal Referente dei volontari dell’Associazione.

Art. 5 – Inserimento di prova In caso di esito positivo ai colloqui, il volontario viene preso in carico dal Referente della formazione, che provvede a inserirlo nel periodo di prova.

In particolare, per chi sceglie l’accompagnamento a pazienti e familiari, tale periodo prevede:

  • La frequentazione di un corso di formazione di base di 12 ore per volontari operanti in cure palliative il cui contenuto sarà modulato nel rispetto della normativa specifica di settore;

  • L’affiancamento al tutor (volontario già inserito da almeno un anno) per il periodo di tutoraggio della durata di 20 ore

Durante il periodo di tirocinio al volontario viene consegnato il Regolamento, la Carta dei Valori ed il Codice deontologico del volontario a cui fare riferimento. Alla fine del periodo di prova, il Referente della formazione continua e/o lo/a psicologo/a effettueranno il colloquio finale con l’aspirante volontario per la valutazione conclusiva.

Art. 6 – Domanda d’ammissione In caso di esito positivo del periodo di prova, il socio, che intende liberamente proseguire l’attività di volontariato, presenterà richiesta scritta di ammissione al Consiglio Direttivo dell’Associazione, che deciderà in merito all’accettazione della stessa, dichiarando la disponibilità a svolgere l’attività a titolo completamente gratuito.

Art. 7 – Ammissione all’attività di volontariato La decisione del Consiglio Direttivo in merito all’ammissione del socio all’attività di volontario viene comunicata al socio tramite il Referente dei volontari dell’Associazione.

Il nuovo volontario si atterrà a:

  • quanto previsto nello Statuto il cui testo è disponibile sul sito dell’Associazione

  • quanto previsto nel presente Regolamento, nella Carta dei Valori e nel Codice Deontologico del volontario, già ricevuti durante il periodo di prova

Il volontario viene quindi iscritto nell’apposito Registro volontari che dà diritto alla copertura assicurativa in caso di sinistro durante l’attività. Viene inoltre munito di tesserino dell’Associazione con indicato il suo nome, che resta a disposizione presso la sede e che deve essere comunque restituito in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8 – Obbligo di riservatezza Durante l’attività, il volontario può venire a conoscenza di dati sensibili riguardanti pazienti e familiari il cui trattamento è regolato dalla normativa di legge ed in particolare dalla normativa sulla privacy. Il volontario si assume quindi la piena responsabilità civile e penale di qualsiasi atto compiuto in contrasto con quanto attiene alla suddetta legge, al presente Regolamento, alla Carta dei Valori e al Codice Deontologico che regolamentano l’attività di volontariato.

Art. 9 – Copertura assicurativa Il volontario, durante la sua attività di volontariato, gode di copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi. In caso di sinistro, deve presentare al Presidente dell’Associazione, entro tre giorni, notifica dell’accaduto, esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza.

Art. 10 – Recesso, sospensione, esonero Il volontario è tenuto a segnalare tempestivamente l’intenzione di recedere dall’attività al Referente dei volontari, che ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Così pure il Referente ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo la sospensione o l’esonero del volontario, nel caso di constatata inadeguatezza del suo operato o perdurata mancata adesione a iniziative formative essenziali e obbligatorie per lo svolgimento dell’attività.

Art. 10a – Sospensione dell’attività Nel caso il volontario necessiti di un periodo di sospensione dell’attività, è tenuto a farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione, indicandone tempi e motivazioni.

Art. 10b – Rientro da recesso Qualora la richiesta fosse di rientro da recesso, è previsto il colloquio con lo/a psicologo/a del CCP per riformularne tempi e motivazioni.

Art. 10c – Esonero La qualifica di volontario si perde, con decisione del Consiglio Direttivo, per:

  • recesso dall’attività

  • mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dallo Statuto per la mancanza della qualità di socio

  • evidente, ingiustificata e protratta inattività

  • atti contrari all’interesse dell’Associazione

  • ogni attività contraria a quanto stabilito dallo Statuto

Il recesso e l’esonero verranno annotati nel registro dei volontari, con conseguente annullamento della copertura assicurativa nominale, che viene invece mantenuta in caso di sospensione.

¯