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Regolamento dei volontari APF

Art. 1 – Definizione

Il Volontario è Socio dell’Associazione Amici delle Piccole Figlie Onlus, con sede a Parma in via Po 1, il cui operato, senza fini di lucro, è a sostegno del Centro Cure Palliative Piccole Figlie.
Svolge l’attività con spirito di servizio e a titolo totalmente gratuito. Riconosce come proprie le finalità istituzionali dell’associazione, i principi e la mission del CCP e si impegna ad operare in conformità ad esse.

Art. 2 – Ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento in cui il volontario è chiamato a prestare la propria opera sono l’ambito assistenziale e quello organizzativo, entrambi svolti all’interno del Centro Cure Palliative Piccole Figlie (CCP).
Nell’ambito assistenziale sono previste e concordate con il personale in organico:

  • accoglienza e accompagnamento del paziente e dei suoi familiari durante il periodo della loro presenza in struttura
  • attività ricreative quali giochi, letture, momenti musicali …
  • somministrazione pasti  se preventivamente concordati con il personale di turno
  • sostegno al lutto (gruppo AMA)

Nell’ambito organizzativo il volontario può prestare attività di:

  • segreteria
  • sensibilizzazione della cittadinanza
  • sviluppo di progetti e attività promossi dall’associazione
  • ricerca fondi per il finanziamento delle attività associative e per il sostegno del CCP
  • promozione e organizzazione di eventi e seminari
  • gestione della biblioteca

Sono esclusi interventi diretti sulla persona ammalata se non esercitati all’interno di progetti approvati dal Direttivo.

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione all’attività di volontariato

A tutti i volontari, a prescindere dall’ambito scelto, vengono richiesti i seguenti requisiti:

  • essere socio dell’associazione Amici delle Piccole Figlie
  • avere un’età compresa tra i 18 e i 70 anni (eventuali eccezioni alla norma verranno valutate singolarmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione)
  • sottoscrivere per accettazione il presente regolamento
  • dare autorizzazione per iscritto al trattamento e all’uso dei propri dati personali
  • superare positivamente il colloquio d’ingresso effettuato dall’incaricato della Prima Accoglienza dei volontari  e in seguito dallo psicologo del CCP, che adotteranno, ai fini della valutazione, le “Linee Guida per le organizzazioni senza fine di lucro in Cure Palliative”, edite dalla Federazione Cure Palliative
  • impegnarsi a partecipare alle riunioni di gruppo secondo la cadenza stabilita
  • essere parte attiva e diligente nel perseguire le finalità dell’associazione
  • mantenere un atteggiamento consono al ruolo preposto e uno stile sobrio, a partire dall’abbigliamento

Il Volontario che intende impegnarsi nel sostegno dei pazienti e famigliari e nell’assistenza al lutto, deve aver frequentato regolarmente un Corso di Formazione specifico, esibendo/fornendo/ attestazione di frequenza ed avere un’età compresa tra i 18 e i 70 anni. Eventuali eccezioni alla norma verranno valutate singolarmente e sottoposte al Direttivo dell’Associazione, al quale spetta deliberare in merito

Art. 3 a  – Requisiti per l’ammissione all’attività di volontariato a sostegno di pazienti e familiari

Le caratteristiche e le disponibilità richieste al Volontario che si impegna in questo ambito sono:

  • Dare disponibilità per un minimo di 3 ore settimanali, oltre al tempo dedicato alle riunioni di gruppo
  • Impegnarsi a seguire il percorso di formazione permanente proposto dall’associazione
  • Prestare servizio di tirocinio in affiancamento al tutor

Art. 4 – Motivi di esclusione (con riserva):

  • Persona con familiare in fase di malattia avanzata
  • Persona in lutto da meno di un anno
  • Persona che opera o si sta formando in discipline sanitarie e psicologiche

Per garantire qualità al servizio, il volontario cura la propria formazione, aggiorna le proprie conoscenze, partecipa alle iniziative dell’associazione in particolare agli incontri periodici di gruppo e, se richiesti, agli incontri individuali con lo psicologo del CCP.
La partecipazione è presupposto indispensabile per il proseguimento della sua attività.
Nel proprio impegno formativo l’aspirante volontario è accompagnato dal Referente della formazione permanente.

Art. 5 – Inserimento di prova

In caso di esito positivo ai colloqui, l’aspirante volontario viene preso in carico dal Referente della formazione permanente, che provvede a inserirlo nel periodo di prova.
In particolare, per chi sceglie l’accompagnamento a pazienti e familiari, tale periodo prevede:

  • La frequentazione di un corso di formazione di base per volontari operanti in cure palliative
  • L’affiancamento al tutor per il periodo di tutoraggio, con tempi da definirsi volta per volta

Durante il periodo di tirocinio al volontario viene consegnato il Codice deontologico del Volontario a cui fare riferimento.

Art. 6 – Domanda d’ammissione

Al termine del periodo di prova, il socio, che intende liberamente proseguire l’attività di volontariato, potrà presentare richiesta scritta di ammissione al Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici delle Piccole Figlie, che deciderà in merito all’accettazione della stessa.
Il modulo prestampato da sottoscrivere contiene la dichiarazione di disponibilità a svolgere l’attività a titolo completamente gratuito.

Art. 7 – Ammissione all’attività di volontariato

La decisione del Consiglio Direttivo in merito all’ammissione del socio all’attività di volontario viene comunicata al socio tramite il Referente dei volontari dell’associazione.
Il nuovo volontario è tenuto quindi a sottoscrivere:

  • di ricevere copia del presente Regolamento
  • di aver in precedenza ricevuto lo Statuto, il Codice Deontologico del volontario, il modulo relativo all’obbligo di riservatezza e aver dato il proprio Consenso al trattamento dei dati personali
  • Compilare l’autocertificazione di non aver in corso procedure penali

Il volontario viene quindi iscritto nell’apposito Registro volontari che dà diritto alla copertura assicurativa in caso di sinistro durante l’attività. Viene inoltre munito di tesserino dell’associazione con indicato il suo nome, che resta a disposizione presso la sede e che deve essere comunque restituito in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8 – Obbligo di riservatezza 

Durante l’attività, il volontario può venire a conoscenza di dati sensibili riguardanti pazienti e familiari il cui trattamento è regolato dalla legge sulla privacy. Il volontario si assume quindi la piena responsabilità civile e penale di qualsiasi atto compiuto in contrasto con quanto attiene alla suddetta legge e al Codice Deontologico che regolamenta l’attività di volontariato

Art. 9 – Copertura assicurativa

Il volontario, durante la sua attività di volontariato, gode di copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi. In caso di sinistro, deve presentare al Presidente dell’Associazione Amici delle Piccole Figlie, entro tre giorni, notifica dell’accaduto, esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza.

Art. 10 – Recesso, sospensione, esonero

Il volontario è tenuto a segnalare tempestivamente l’intenzione a recedere dall’attività  al Referente dei volontari, che ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Così pure il Referente ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo l’esonero del volontario, nel caso di constatata inadeguatezza del suo operato

Art. 10 a – Sospensione dell’attività

Nel caso il volontario necessiti di un periodo di sospensione dell’attività, è tenuto a farne richiesta scritta all’associazione, indicandone tempi e motivazioni.

Art. 10 b – Rientro da recesso

Qualora la richiesta fosse di rientro da recesso, è previsto il colloquio con la psicologa del CCP per riformularne tempi e motivazioni.
La qualifica di volontario si perde per:

  • dimissioni
  • mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dalle procedure in uso
  • evidente e ingiustificata inattività
  • indegnità
  • atti contrari all’interesse dell’associazione
  • ogni attività contraria a quanto stabilito dallo Statuto

Il recesso e l’esonero verranno annotati nel registro dei volontari, con conseguente annullamento della copertura assicurativa nominale, che viene invece mantenuta in caso di sospensione.

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